giovedì 16 maggio 2013

REGOLAMENTO COMUNALE SUL REFERENDUM


REGOLAMENTO COMUNALE SUL REFERENDUM

ART. 1 -FORMA DEL REFERENDUM
1.Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Comunale il Referendum nel Comune di Bagnara Calabra è consultivo e deve riguardare un’unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione pubblica.
2.L’istituto del referendum può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari gruppi sociale o della frazione.

ART. 2 – FINALITÀ
1.Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono le loro volontà ed orientamenti in merito a temi, iniziative, piani, programmi e progetti di interesse generale della comunità.
2.Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
-   concernenti finanze comunali, tributi, tariffe, personale e organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e designazioni.
-   relativi ad attività amministrativa e provvedimenti a contenuto vincolato da leggi statali o regionali.

ART. 3 – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM
1.Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno  o tra il 15 settembre e il 15 novembre.
2.I referendum potranno avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali.
3.La data per l’effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco almeno 60 giorni prima della giornata di consultazione, sentiti a seconda dell’iniziativa, i capigruppo consiliari o i comitati promotori dei referendum.
4.Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.
5.Per un periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

ART. 4 – INIZIATIVA REFERENDARIA
1.Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale  assunta a maggioranza di almerno i due terzi dei componenti o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

ART. 5 – INIZIATIVA DEI CITTADINI
1.I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell’inizio della raccolta delle firme, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da 5 di essi, ed alla definizione del quesito o dei quesiti che dovranno formare oggetto del referendum conferendo al Comitato il compito di
attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne assume la rappresentanza.
2.Il Comitato comunica al Sindaco l’avvio del procedimento con l’indicazione del quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia nella segreteria comunale.
3.Il Sindaco, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, costituisce e convoca la commissione per il referendum composta dal Sindaco o un suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e dal capo ufficio dei servizi demografici. La Commissione dopo aver verificato la regolarità della costituzione del comitato dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria. Ove ritenga necessarie modifiche al quesito per renderlo chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica in contraddittorio con il coordinatore del comitato dei promotori. La decisione è comunicata al coordinatore del comitato entro dieci giorni.
4.Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in numero non inferiore almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
5.Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni foglio la dicitura “ Al Comune di Bagnara Calabra -Richiesta Referendum consultivo” e l’indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere messi in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il timbro del Comune ed il numero progressivo all’inizio di ciascun foglio.
6.Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma debbono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità di riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, dal
Segretario Comunale, da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco, da un Consigliere Comunale di Bagnara Calabra e da ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere anche collettive e, se effettuate dal Segretario Comunale, da un funzionario
comunale incaricato dal Sindaco o da un consigliere Comunale sono esenti da spese. I Consiglieri Comunali autenticano le firme che vengono raccolte in sedi diverse dagli uffici comunali.
7.La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la segreteria del Comune entro il sessantesimo giorno successivo dalla comunicazione della decisione di cui al comma 3. Qualora tale termine scada in giornata festiva è prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte. 
8.Il Sindaco, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per il referendum. La Commissione dopo aver verificato che le firme di presentazione siano tutte autenticate, il numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal comma 4 del
presente articolo e la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune esprimerà la propria decisione entro 30 giorni dalla convocazione e la comunicherà tempestivamente al rappresentante del comitato dei promotori.
9.Il Sindaco entro 20 giorni provvede a convocare il Consiglio Comunale per l’approvazione e l’adozione dei provvedimenti di competenza, fra i quali la copertura finanziaria. Dopo l’approvazione indice il referendum.

ART. 6 – PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
1.Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2.La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3.La consultazione referendaria sarà indicativa se ad essa prende parte la metà dei cittadini aventi diritto al voto.
4.Di norma la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunioni sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni. La Giunta, con propria valutazione, sentito il Segretario Comunale, può decidere di accorpare le
sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto del numero di referendum da svolgersi contemporaneamente.
5.Tutti gli adempimenti relativi al referendum sono di competenza dell’ufficio elettorale del Comune. 
6.La commissione di cui al 3^ comma dell’art. 5 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 7 – INDIZIONE DEL REFERENDUM
1.Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale.
2.Il provvedimento, che deve contenere in allegato il fac-simile della scheda di votazione, è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.5. Copia del provvedimento di indizione viene inviata dal Sindaco al
coordinatore del comitato promotore del referendum di iniziativa popolare, alla commissione del referendum, al Segretario Comunale. Il Sindaco curerà di informare il Prefetto dell’indizione del Referendum inviandone copia del provvedimento.
3.Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti nei quali è precisato:
- il testo dei quesiti sottoposti a referendum;
- il giorno, il luogo e l’orario della votazione;
- le modalità della votazione; 
- il quorum dei partecipanti per la validità del referendum.
4.Nel caso il referendum riguardi più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell’ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente ciascuno
di essi.
5.Il manifesto è affisso in numero di copie tale da poter essere notato anche dalla popolazione che risiede nei centri abitati o nelle contrade. L’affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45^ giorno precedente la data della votazione e viene integrata per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10^ giorno precedente la data suddetta.
6.Almeno due copie del manifesto sono affisse nella parte riservata al pubblico dei locali destinati ai seggi il giorno della votazione.

ART. 8 – CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE
1.Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco segnala tale circostanza al comitato dei promotori e convoca d’urgenza il Consiglio Comunale, se necessario con preavviso di sole 24 ore, per deliberare la revoca del referendum. La delibera di revoca è valida se riporta il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2.Entro 5 giorni dalla data dell’adozione della deliberazione di revoca del Consiglio Comunale il Sindaco dà avviso alla popolazione della chiusura delle operazioni referendarie.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE
1.L’organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta la Segretario Comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili
dei servizi.
2.Il Segretario Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni elettorali e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio
delle funzioni attribuite.


ART. 10 – UFFICI DI SEZIONE
1.Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori, dei quali uno a scelta del presidente assume l’ufficio di vice-presidente, e da un segretario.
2.Possono essere istituiti seggi speciali per i ricoverati in ospedali e case di cura ai sensi dell’art.9 della L. 23.4.1976 n. 136 o seggi volanti ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 361/1957.
3.Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all’albo comunale, al
Sorteggio, per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, attingendo nell’apposito albo in deposito presso l’ufficio elettorale. Nella stessa seduta si procede alla nomina, con le modalità stabilite dalla commissione elettorale, per ogni sezione elettorale dei tre scrutatori, compresi nell’albo. I Presidenti provvedono alla nomina del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.
4.Ai componenti dell’ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella stessa misura stabilita per i referendum nazionali in vigore al momento del referendum . Nel caso di accorpamento di più sezioni elettorali, l’onorario è aumentato del 25%.

ART. 11 – ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI
1.Le operazioni del seggio si svolgono con le medesime modalità previste dalla normativa per i Referendum nazionali.
2.I seggi sono allestiti e arredati adeguatamente a cura del Comune, possibilmente non interferendo con l’attività scolastica, utilizzando, ove possibile, strutture idonee in disponibilità anche momentanea del Comune.
3.Alle operazioni di voto e scrutinio preso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum.
4.Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito referendario, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5.Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, residenti e A.I.R.E. Per poter essere ammessi al voto ciascun elettore deve esibire la tessera elettorale rilasciata ai sensi del D.P.R. 8.9.2000 n.299, unitamente ad un documento di identificazione. Il
presidente di seggio detiene le liste degli elettori votanti.
6.Al termine della votazione iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio fino alla conclusione. Terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato all’ufficio elettorale
del Comune. Qualora il seggio elettorale sia uno solo il presidente, ultimato lo scrutinio, proclama il risultato.

ART. 12-DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM
1.Nel caso in cui i seggi elettorali siano più di uno, presso la sede comunale, è costituito l’ufficio per il referendum composto dai componenti dell’ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale, se occorre.
2.L’ufficio si riunisce subito dopo pervenuti i plichi delle sezioni elettorali contenenti i verbali e le tabelle di scrutinio e provvede per ciascun referendum:
 - a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- di riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3.Delle operazioni effettuate dall’ufficio del referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al sindaco ed uno all’ufficio comunale elettorale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati.
4.Il Sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per il referendum la quale, in adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario
anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati la Commissione procede all’eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi dei referendum. La commissione, conclusi i lavori trasmette immediatamente i verbali dell’adunanza al Sindaco.
5.Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per il referendum, alla comunicazione dell’esito della consultazione:
-   ai cittadini mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avvisi alla popolazione da esporsi nei luoghi pubblici; 
-   al comitato promotore dei referendum.
6.Ai Capi gruppo consiliari verrà inviata una copia del verbale di proclamazione dei risultati o della commissione dei referendum.
7.Gli atti della consultazione elettorale sono conservati e custoditi negli uffici comunali per tre anni. Dopo tale periodo i verbali dei seggi elettorali e della commissione per il referendum verranno conservati mentre il restante materiale potrà essere scartato con le normali
procedure.

ART. 13 -DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA MEDIANTE MANIFESTI
1.La propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2.La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene consentita, in eguale misura, ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali ed ai comitati dei promotori del referendum che ne fanno esplicita richiesta entro ventisei giorni dalla indizione del referendum alla segreteria comunale.
3.Ciascun richiedente potrà aver assegnato non più di due spazi di m. 0,80x1,00. Gli spazi saranno individuati e delimitati in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del Segretario Comunale in analogia alla normativa statale. Negli stessi spazi ciascun assegnatario
potrà consentire l’affissione di manifesti a gruppi fiancheggiatori, dandone avviso al Comune.
4.Entro il trentesimo giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai richiedenti gli spazi concessi con indicazione dell’esatta ubicazione.

ART. 14 – ALTRE FORME DI PROPAGANDA. DIVIETI E LIMITAZIONI
1.Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all’esposizione degli stessi mezzi di
propaganda previste dalle norme suddette.
2.Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le stesse limitazioni e divieti di cui all’art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 8 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nella prima seduta utile per la discussione dell’esito del referendum. Nella stessa seduta il Consiglio adotta i provvedimenti conseguenti che saranno proposti dalla Giunta Comunale.

ART. 16 – INFORMAZIONE DEI CITTADINI
1.Il Sindaco informa i cittadini dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale in ordine al Referendum mediante manifesti e nel contempo trasmette copia dei provvedimenti consiliari adottati al comitato dei promotori del referendum.

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