REGOLAMENTO COMUNALE SUL
REFERENDUM
ART. 1
-FORMA DEL REFERENDUM
1.Ai sensi
dell’art. 39 dello Statuto Comunale il Referendum nel Comune di Bagnara Calabra
è consultivo e deve riguardare un’unica questione di grande rilevanza per la
generalità della popolazione e significativa nei confronti dell’opinione
pubblica.
2.L’istituto
del referendum può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di
particolari gruppi sociale o della frazione.
ART. 2 –
FINALITÀ
1.Con la
consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono le loro
volontà ed orientamenti in merito a temi, iniziative, piani, programmi e
progetti di interesse generale della comunità.
2.Non
possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:
-
concernenti finanze comunali, tributi,
tariffe, personale e organizzazione degli uffici e dei servizi, nomine e
designazioni.
-
relativi ad attività amministrativa e
provvedimenti a contenuto vincolato da leggi statali o regionali.
ART. 3 –
DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM
1.Le
consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in
giorni comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre.
2.I
referendum potranno avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di
voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali.
3.La data
per l’effettuazione del referendum è stabilita dal Sindaco almeno 60 giorni
prima della giornata di consultazione, sentiti a seconda dell’iniziativa, i
capigruppo consiliari o i comitati promotori dei referendum.
4.Il
referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle
sue funzioni o sciolto.
5.Per un
periodo di almeno tre anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la
proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
ART. 4 –
INIZIATIVA REFERENDARIA
1.Il
referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio
Comunale assunta a maggioranza di
almerno i due terzi dei componenti o su richiesta di almeno un decimo dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell’inizio
della raccolta delle firme.
ART. 5 –
INIZIATIVA DEI CITTADINI
1.I
cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la
sottoscrizione autenticata di almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle
liste elettorali del Comune al momento dell’inizio della raccolta delle firme, alla
costituzione di un comitato di promotori, composto da 5 di essi, ed alla
definizione del quesito o dei quesiti che dovranno formare oggetto del
referendum conferendo al Comitato il compito di
attivare le procedure di cui al presente
articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne
assume la rappresentanza.
2.Il
Comitato comunica al Sindaco l’avvio del procedimento con l’indicazione del
quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita
copia nella segreteria comunale.
3.Il
Sindaco, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, costituisce e convoca
la commissione per il referendum composta dal Sindaco o un suo delegato che la
presiede, dal Segretario Comunale e dal capo ufficio dei servizi demografici.
La Commissione dopo aver verificato la regolarità della costituzione del
comitato dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità
della richiesta referendaria. Ove ritenga necessarie modifiche al quesito per
renderlo chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica in
contraddittorio con il coordinatore del comitato dei promotori. La decisione è
comunicata al coordinatore del comitato entro dieci giorni.
4.Il
comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione in
numero non inferiore almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune al momento dell’inizio della raccolta delle firme.
5.Le firme
di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli
formato protocollo ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni foglio
la dicitura “ Al Comune di Bagnara Calabra -Richiesta Referendum consultivo” e
l’indicazione completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I
moduli, prima di essere messi in uso, sono presentati alla segreteria comunale
che li vidima apponendo il timbro del Comune ed il numero progressivo
all’inizio di ciascun foglio.
6.Le firme
sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma debbono
essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità di riconoscimento. Le firme
sono autenticate da un notaio, cancelliere, dal
Segretario Comunale, da un funzionario
comunale incaricato dal Sindaco, da un Consigliere Comunale di Bagnara Calabra
e da ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni
possono essere anche collettive e, se effettuate dal Segretario Comunale, da un
funzionario
comunale incaricato dal Sindaco o da un
consigliere Comunale sono esenti da spese. I Consiglieri Comunali autenticano
le firme che vengono raccolte in sedi diverse dagli uffici comunali.
7.La
richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere
depositata presso la segreteria del Comune entro il sessantesimo giorno
successivo dalla comunicazione della decisione di cui al comma 3. Qualora tale
termine scada in giornata festiva è prorogato alla medesima ora del giorno
seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme
raccolte.
8.Il
Sindaco, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione
per il referendum. La Commissione dopo aver verificato che le firme di
presentazione siano tutte autenticate, il numero di sottoscrittori non
inferiore a quello minimo previsto dal comma 4 del
presente articolo e la loro iscrizione
nelle liste elettorali del Comune esprimerà la propria decisione entro 30
giorni dalla convocazione e la comunicherà tempestivamente al rappresentante
del comitato dei promotori.
9.Il
Sindaco entro 20 giorni provvede a convocare il Consiglio Comunale per
l’approvazione e l’adozione dei provvedimenti di competenza, fra i quali la
copertura finanziaria. Dopo l’approvazione indice il referendum.
ART. 6 –
PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
1.Il
procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità
ed economicità.
2.La
votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3.La
consultazione referendaria sarà indicativa se ad essa prende parte la metà dei
cittadini aventi diritto al voto.
4.Di norma
la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di
riunioni sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967 n. 223 e
successive modificazioni. La Giunta, con propria valutazione, sentito il
Segretario Comunale, può decidere di accorpare le
sezioni elettorali e di stabilire i luoghi
che devono ospitare i seggi tenuto conto del numero di referendum da svolgersi
contemporaneamente.
5.Tutti gli
adempimenti relativi al referendum sono di competenza dell’ufficio elettorale
del Comune.
6.La
commissione di cui al 3^ comma dell’art. 5 verifica che tutte le operazioni
referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello
statuto e del presente regolamento.
ART. 7 –
INDIZIONE DEL REFERENDUM
1.Il
referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alla
deliberazione del Consiglio Comunale.
2.Il
provvedimento, che deve contenere in allegato il fac-simile della scheda di
votazione, è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della
votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.5. Copia del
provvedimento di indizione viene inviata dal Sindaco al
coordinatore del comitato promotore del
referendum di iniziativa popolare, alla commissione del referendum, al
Segretario Comunale. Il Sindaco curerà di informare il Prefetto dell’indizione
del Referendum inviandone copia del provvedimento.
3.Entro il
quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il
Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti nei quali è precisato:
- il testo dei quesiti sottoposti a
referendum;
- il giorno, il luogo e l’orario della
votazione;
- le modalità della votazione;
- il quorum dei partecipanti per la
validità del referendum.
4.Nel caso
il referendum riguardi più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare
riportando distintamente i quesiti relativi, nell’ordine della loro ammissione
da parte del Consiglio Comunale, con una veste grafica che consenta di
individuare esattamente ciascuno
di essi.
5.Il
manifesto è affisso in numero di copie tale da poter essere notato anche dalla
popolazione che risiede nei centri abitati o nelle contrade. L’affissione dei
manifesti viene effettuata entro il 45^ giorno precedente la data della
votazione e viene integrata per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili,
entro il 10^ giorno precedente la data suddetta.
6.Almeno
due copie del manifesto sono affisse nella parte riservata al pubblico dei
locali destinati ai seggi il giorno della votazione.
ART. 8 –
CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE
1.Nel caso
in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le
condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Sindaco segnala
tale circostanza al comitato dei promotori e convoca d’urgenza il Consiglio
Comunale, se necessario con preavviso di sole 24 ore, per deliberare la revoca
del referendum. La delibera di revoca è valida se riporta il voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2.Entro 5
giorni dalla data dell’adozione della deliberazione di revoca del Consiglio
Comunale il Sindaco dà avviso alla popolazione della chiusura delle operazioni
referendarie.
ART. 9 –
ORGANIZZAZIONE
1.L’organizzazione
generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta la Segretario
Comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia
necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le
funzioni di competenza dei responsabili
dei servizi.
2.Il
Segretario Comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le
operazioni elettorali e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le
istruzioni per il corretto esercizio
delle funzioni attribuite.
ART. 10 –
UFFICI DI SEZIONE
1.Ciascun
ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori,
dei quali uno a scelta del presidente assume l’ufficio di vice-presidente, e da
un segretario.
2.Possono
essere istituiti seggi speciali per i ricoverati in ospedali e case di cura ai
sensi dell’art.9 della L. 23.4.1976 n. 136 o seggi volanti ai sensi dell’art.
53 del D.P.R. 361/1957.
3.Tra il
venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la
commissione elettorale procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni
prima con avviso affisso all’albo comunale, al
Sorteggio, per la designazione dei
presidenti delle sezioni elettorali, attingendo nell’apposito albo in deposito
presso l’ufficio elettorale. Nella stessa seduta si procede alla nomina, con le
modalità stabilite dalla commissione elettorale, per ogni sezione elettorale
dei tre scrutatori, compresi nell’albo. I Presidenti provvedono alla nomina del
segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.
4.Ai
componenti dell’ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella stessa
misura stabilita per i referendum nazionali in vigore al momento del referendum
. Nel caso di accorpamento di più sezioni elettorali, l’onorario è aumentato
del 25%.
ART. 11 –
ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI
1.Le
operazioni del seggio si svolgono con le medesime modalità previste dalla
normativa per i Referendum nazionali.
2.I seggi
sono allestiti e arredati adeguatamente a cura del Comune, possibilmente non
interferendo con l’attività scolastica, utilizzando, ove possibile, strutture
idonee in disponibilità anche momentanea del Comune.
3.Alle
operazioni di voto e scrutinio preso i seggi possono assistere, ove lo
richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum.
4.Le schede
per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per
ogni quesito referendario, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di
cui alla normativa statale.
5.Hanno
diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,
residenti e A.I.R.E. Per poter essere ammessi al voto ciascun elettore deve
esibire la tessera elettorale rilasciata ai sensi del D.P.R. 8.9.2000 n.299,
unitamente ad un documento di identificazione. Il
presidente di seggio detiene le liste degli
elettori votanti.
6.Al
termine della votazione iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio fino
alla conclusione. Terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in
plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da
un suo delegato all’ufficio elettorale
del Comune. Qualora il seggio elettorale
sia uno solo il presidente, ultimato lo scrutinio, proclama il risultato.
ART.
12-DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM
1.Nel caso
in cui i seggi elettorali siano più di uno, presso la sede comunale, è
costituito l’ufficio per il referendum composto dai componenti dell’ufficio
elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale, se occorre.
2.L’ufficio
si riunisce subito dopo pervenuti i plichi delle sezioni elettorali contenenti
i verbali e le tabelle di scrutinio e provvede per ciascun referendum:
- a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed
a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per
la validità della consultazione;
- di riassumere i voti delle varie sezioni,
a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3.Delle
operazioni effettuate dall’ufficio del referendum viene redatto apposito
verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al sindaco ed uno all’ufficio
comunale elettorale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami
presentati.
4.Il
Sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per il
referendum la quale, in adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento,
prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di
scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario
anche i verbali delle votazioni presso le
sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati la
Commissione procede all’eventuale correzione degli errori nei risultati, con
motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i
risultati definitivi dei referendum. La commissione, conclusi i lavori
trasmette immediatamente i verbali dell’adunanza al Sindaco.
5.Il
Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali della commissione
per il referendum, alla comunicazione dell’esito della consultazione:
-
ai cittadini mediante affissione all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi ed avvisi alla popolazione da esporsi nei
luoghi pubblici;
-
al comitato promotore dei referendum.
6.Ai Capi
gruppo consiliari verrà inviata una copia del verbale di proclamazione dei
risultati o della commissione dei referendum.
7.Gli atti
della consultazione elettorale sono conservati e custoditi negli uffici
comunali per tre anni. Dopo tale periodo i verbali dei seggi elettorali e della
commissione per il referendum verranno conservati mentre il restante materiale
potrà essere scartato con le normali
procedure.
ART. 13
-DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA MEDIANTE MANIFESTI
1.La
propaganda relativa ai referendum è consentita dal trentesimo giorno
antecedente a quello della votazione.
2.La
propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene consentita,
in eguale misura, ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai
gruppi consiliari comunali ed ai comitati dei promotori del referendum che ne
fanno esplicita richiesta entro ventisei giorni dalla indizione del referendum
alla segreteria comunale.
3.Ciascun
richiedente potrà aver assegnato non più di due spazi di m. 0,80x1,00. Gli
spazi saranno individuati e delimitati in base al numero dei richiedenti, con
provvedimento del Segretario Comunale in analogia alla normativa statale. Negli
stessi spazi ciascun assegnatario
potrà consentire l’affissione di manifesti
a gruppi fiancheggiatori, dandone avviso al Comune.
4.Entro il
trentesimo giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai
richiedenti gli spazi concessi con indicazione dell’esatta ubicazione.
ART. 14 –
ALTRE FORME DI PROPAGANDA. DIVIETI E LIMITAZIONI
1.Per le altre forme di propaganda previste
dalle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel
testo sostituito dall’art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà
dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite
ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con
diritto all’esposizione degli stessi mezzi di
propaganda previste dalle norme suddette.
2.Alla propaganda per le consultazioni
referendarie si applicano le stesse limitazioni e divieti di cui all’art. 9
della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall’art. 8 della legge
24 aprile 1975 n. 130.
ART. 15 –
PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
1.Il
Sindaco convoca il Consiglio Comunale nella prima seduta utile per la
discussione dell’esito del referendum. Nella stessa seduta il Consiglio adotta
i provvedimenti conseguenti che saranno proposti dalla Giunta Comunale.
ART. 16 –
INFORMAZIONE DEI CITTADINI
1.Il
Sindaco informa i cittadini dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale
in ordine al Referendum mediante manifesti e nel contempo trasmette copia dei
provvedimenti consiliari adottati al comitato dei promotori del referendum.